Legge Pinto

Cos’è la Legge Pinto?

E’ la legge che ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad ogni cittadino che ha subito un danno, anche non patrimoniale, quale conseguenza del mancato rispetto della “ragionevole” durata del processo.

Il diritto è stato riconosciuto dall’art.6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che prevede: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”. L’Italia è lo Stato maggiormente condannato per l’eccessiva durata dei processi da Strasburgo.

Quando si può fare ricorso?

 Il D.L. 83/2012 ha stabilito la durata ragionevole del giudizio nei seguenti termini, che decorrono dalla data dell’atto introduttivo del giudizio e sono:

  • 3 anni per il giudizio di primo grado;
  • 2 anni per il giudizio di secondo grado;
  • 1 anno per il giudizio di cassazione.

Entro quale termine si può chiedere il risarcimento danni?

Entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il medesimo procedimento è divenuta definitiva.

La nostra esperienza

La nostra Federazione ha maturato una consolidata esperienza nel campo dell’equo indennizzo, grazie alla quale è in grado di offrire la propria assistenza a costo zero per i propri iscritti. La consulenza, la proposizione del ricorso e la successiva fase di esecuzione, avvengono gratuitamente, i legali incaricati percepiranno una percentuale solo in caso di esito positivo.  Chi intenda richiedere il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo deve limitarsi a mandarci anche solo in posta elettronica a contenzioso@federazioneintesa.it copia della sentenza, la segreteria contatterà gli interessati per confermare la fondatezza della domanda e l’ulteriore documentazione necessaria per procedere.

L’esito del giudizio favorevole è certo, meno definibili (purtroppo) sono invece i tempi di liquidazione.

Riportiamo:

  1. Legge 24 marzo 2001 aggiornata (modificata ed integrata dal D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L.7/08/2012 n.134) altrimenti conosciuta per la cd. Legge Pinto.
  2. alcune delle recentissime sentenze della Corte di Cassazione, costantemente favorevoli nel riconoscere il risarcimento danni, l’importo cambia in base agli anni di ritardo:

La sentenza della Corte Costituzionale sulla competenza territoriale. Corte Costituzionale 117_2012