Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

L’art. 32 della legge n. 183 del 2010 non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il danno forfetizzato dall’indennità prevista dalla norma copre soltanto il periodo cd. intermedio, quello che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. Ne deriva che, a partire da tale sentenza, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Anche a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 13, legge n. 92 del 2012 dell’art. 32, della legge n. 183 del 2010, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine ed ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, è di natura dichiarativa e non costitutiva. La conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera, pertanto, con effetto ex tunc dall’illegittima stipulazione del contratto a termine, mentre l’indennità di cui all’art. 32, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

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