Decurtazione dalle ferie

In tema di computabilità dei premessi ai fini della maturazione delle ferie, la limitazione della computabilità prevista dall’art. 33, co. 3, l. n. 104/1992, opera soltanto nei casi in cui i permessi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale.

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