Eccezione alla regola: reintegra in servizio senza giustificato motivo oggettivo

Nelle circostanze in cui manchi il giustificato motivo oggettivo, la reintegra in servizio del lavoratore costituisce l’eccezione alla regola dopo la modifica apportata dalla riforma Fornero all’art. 18 Stat. Lav.: il ripristino del rapporto di lavoro, infatti, rappresenta esclusivamente un’ipotesi residuale che si configura laddove non soltanto se il fatto posto alla base del recesso datoriale non sussiste ma anche a condizione che l’insussistenza sia «manifesta».

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