Fondi e casse di previdenza

La garanzia costituita dal principio cd. del pro rata – il cui rispetto è prescritto ex art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 per le casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. L’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, ha sostituito il concetto di pro rata di cui al citato art. 3, comma 12, con un concetto meno rigido, introducendo una disposizione innovativa, secondo cui le casse privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare sono tenute non più al rispetto del principio del pro rata (vecchia formulazione), ma a tenere presente il principio pro rata, nonché i criteri di gradualità e di equità fra generazioni (nuova formulazione), a partire dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n. 296. Il criterio del pro rata è, dunque, stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla legge n. 335 del 1995.

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