Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore che abbia ricevuto una comunicazione del licenziamento non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro, ha una specifica tutela per la suddetta violazione; detta tutela, in ogni caso, è subordinata alla impugnazione del licenziamento nei termini ordinariamente previsti. Di talché ove ciò non sia avvenuto (come nella specie, non avendo il lavoratore impugnato il licenziamento nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966), resta preclusa la possibilità di far valere ogni contestazione, ivi compresa quella relativa alla inosservanza, da parte del datore di lavoro, della disposizione di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 604 del 1966.

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