Infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro è tenuto il prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori. L’unico limite è costituito dal comportamento del lavoratore (cosiddetto rischio elettivo) che ponga in essere una condotta personalissima, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali. (Nella specie va censurata la pronuncia di merito che, pur evidenziando la grave anomalia della condotta del lavoratore, tale da integrare una situazione del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo, non ha fatto applicazione degli esposti principi.)

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