Infortuni sul lavoro. Indennità o rendita

Una volta che, a conclusione delle procedure amministrative o dell’azione giudiziaria sia stato ritenuto il superamento del minimo indennizzabile e quindi sia stata costituita la rendita, questa deve essere corrisposta all’infortunato e non può essere soppressa se non per riscontrato miglioramento (art. 83, D.P.R. n. 1124 del 1965). Il datore di lavoro non può contestare il fondamento dell’accertamento per il mancato superamento del limite del 16% dei postumi invalidanti. Infatti, da un lato, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra infortunato ed ente assicuratore e, dall’altro, è da escludere che l’indebita maggiore liquidazione si risolva in danno del datore di lavoro medesimo, in quanto l’obbligo di rivalsa a favore dell’INAIL è in ogni caso contenuto nei limiti del risarcimento che egli deve all’infortunato.

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