Legge Pinto modificata dal decreto sviluppo

E’ stato ridefinito l’intero procedimento che diventa più simile a quello previsto per il decreto ingiuntivo, sono state previste sanzioni da irrogare per le richieste più pretestuose ed infine determina dei termini rigidi per la presentazione delle domande. Tutto questo dovrebbe adeguare il sistema giudiziario italiano agli standard europei.
Non dovranno essere trascorsi più di 60 giorni dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento contestato sia diventata definitiva. Una particolare attenzione verrà riservata alla durata del procedimento che non potrà durare più di 6 anni, con 3 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la Cassazione. Entro questa tempistica non ci sarà alcun vaglio ed il risarcimento sarà compreso tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500 da ottenere con un procedimento che dovrebbe caratterizzarsi per la celerità.

La legge non ha evidentemente effetto retroattivo pertanto non si applica ai giudizi in corso per i quali, purtroppo, gli anni di attesa per la semplice fissazione dell’udienza, sono incredibilmente tanti!

Se hai in corso un processo in corso da tanti anni o se si è definito dopo tanti anni (ed ancora non sono trascorsi 6 mesi) segui le nostre indicazioni.

Mettiamo a disposizione il testo della LEGGE 24 marzo 2001 (legge Pinto) aggiornato

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