Licenziamento in genere. Periodo di prova

Per il licenziamento durante il periodo di prova non è richiesto per legge l’atto scritto. L’ art. 10 della legge n. 604 del 1966, prevede che le garanzie di cui alla stessa legge per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e, perciò, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, come è disposto, invece, dalla regola generale di cui ai precedente articolo 2 della medesima legge.

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