Licenziamento per giusta causa. Sanzioni disciplinari

In merito all’impugnazione del licenziamento per giusta causa, inflitto al lavoratore che durante il periodo di congedo abbia svolto altra attività lavorativa, in violazione del divieto di legge, si rileva che al fine di stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa (che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario), occorre valutare, da un lato, la qualità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva del medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale; dall’altro, la proporzionalità di tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare.

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