Licenziamento per giustificato motivo

Sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell’azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l’obiettivo dell’aumento della redditività d’impresa, tuttavia è pur sempre necessario che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore e che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione. Il controllo sulla veridicità e sulla non pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento è demandato al giudice del merito e si tratta di accertamento in concreto che investe pienamente la quaestio facti, rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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