Parità di trattamento pensionistico

In base all’ art. 1, comma 13 della legge n. 243 del 2004, risulta chiaramente che il trattamento pensionistico liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di opzione deve essere “pari a quello che sarebbe spettato” ove il medesimo non avesse esercitato la stessa facoltà; e, poiché in caso di cessazione del rapporto sui ratei di 13ma e 14ma maturati sarebbero stati versati i contributi, in quanto rientranti nella retribuzione imponibile, lo stesso deve accadere per l’ipotesi di opzione e prosecuzione del rapporto, in base al criterio di parità ed alla fictio iuris previsti dalla norma. In definitiva, la retribuzione pensionabile equivale alla retribuzione imponibile, mentre il criterio di cassa per il pagamento dei contributi dovuti in relazione a gratifiche, conguagli e premi, stabilito dall’ art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 314 del 1997, può operare soltanto per i normali rapporti in corso ma non per quelli cessati prima del mese di corresponsione delle stesse somme.

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