PREVIDENZA SOCIALE. Avvocati e procuratori

La ratio dell’obbligo di comunicazione reddituale alla Cassa, posto dall’art. 17, comma 5, della legge n. 576 del 1980, risiede nelle esigenze sociali di garantire l’effettività dell’obbligo di iscrizione, ai fini dell’assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti in quanto la conoscenza del flusso dei redditi dei professionisti è funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all’accertamento del requisiti reddituali o del volume di affari in presenza dei quali sorge l’obbligo di iscrizione, cui deve provvedere, in via sostitutiva e d’ufficio, la Giunta esecutiva della Cassa nell’esercizio di un potere esperibile solo attraverso la disponibilità dello strumento di conoscenza dei dati patrimoniali proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione.

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