reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

Il giudizio di non congruità della regolarizzazione espresso dall’organo di vigilanza in relazione alla prescrizione impartita a seguito dell’accertamento della commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, non può comportare, in sede penale, l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, bensì l’ammissione del medesimo a fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l’accesso all’oblazione in via giudiziale ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 758 del 1994. (Nel caso concreto il Giudice, dopo aver ritenuto non convincente la motivazione con cui l’ente di vigilanza aveva ritenuto non regolarizzate le prescrizioni imposte, assolveva l’imputato per insufficienza della prova della commissione del reato, in tal modo confondendo i due profili, ovvero quello della sussistenza del reato e quello, necessariamente successivo, della sussistenza della causa di estinzione del reato di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 758 del 1994, la quale presuppone l’accertamento della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivo e soggettivo.)

Leggi la sentenza

Rispondi