Retribuzione, gratifiche e premi in genere

In tema di retribuzione, il premio di incentivazione e il premio industriale devono essere ricompresi nel trattamento spettante al personale trasferito dall’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici al MIUR. Infatti, il premio industriale, per effetto della ristrutturazione operata dall’art. 8 del D.P.R. 23 dicembre 1980 n. 985, è divenuto erogabile, nella misura-base, a tutti indistintamente i lavoratori del settore delle Poste e Telecomunicazioni e ai dipendenti della ASST, sicché può considerarsi compreso nel “trattamento economico in godimento” presso l’Ente di provenienza, ai fini della determinazione della nuova retribuzione. Quanto al compenso annuale di incentivazione, istituito in favore del personale delle “Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni” dall’art. 4 della L. 22 dicembre 1980 n. 873, come compenso erogato in proporzione all’effettiva presenza in ufficio, ragguagliato allo stipendio e corrisposto regolarmente con cadenza annuale, è anch’esso da ricomprendere nel “trattamento economico in godimento” presso l’Ente di provenienza, ai fini della determinazione della nuova retribuzione. Il tutto, anche in considerazione del fatto che detti emolumenti presentano i caratteri della fissità e continuità tipici degli elementi retributivi, atteso che la “fissità” di un emolumento deriva dal fatto di essere determinato in misura percentuale dello stipendio, mentre la “continuità” deriva dall’assenza di ipotesi di esclusione in costanza della prestazione lavorativa cui l’emolumento si riferisce.

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