Retribuzione (gratifiche e premi in genere)

Il “premio di fedeltà”, erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità di servizio in azienda all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non può essere assimilato all’indennità di anzianità – esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 153 del 1969 -, non costituendo una retribuzione differita e proporzionale da erogarsi in favore di tutti i lavoratori, ed essendo condizionato al concorso di altre circostanze, ovvero ad una anzianità minima maturata in azienda.

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