Risoluzione del contratto per inadempimento

In ordine al rifiuto della prestazione a seguito di adibizione a mansioni inferiori, il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività lavorativa, ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa, assicurazione del posto di lavoro), potendo – una parte – rendersi totalmente inadempiente ed invocare l’art. 1460 c.c. soltanto se e totalmente inadempiente l’altra parte. L’adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può, difatti, consentire, al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutare aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte.

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