Tanto scompiglio per nulla

trattenuta indebita del 2,5% sul TFS

I nostri flash hanno creato evidente scompiglio anche tra alcuni sindacati che si sono affrettati a mandare delle comunicazioni per dissuadere i colleghi dall’aderire alla nostra iniziativa.

Non temiamo i confronti e cerchiamo di spiegare … il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sostenendo testualmente: “non possono non apprezzarsi alcuni profili di contraddittorietà che derivano dalla contemporanea applicazione della disposizione in contestazione e del meccanismo di rivalsa del 2,5% a carico del dipendente: in effetti, a seguito dell’introduzione del comma 10 in commento, il perdurare della rivalsa appare in contrasto con i parametri di cui agli artt.3 e 36 Cost. nei senti sopra sintetizzati, comportando una irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, che non subiscono tale rivalsa, ed una illegittima riduzione della retribuzione, in vista dell’accantonamento finalizzato al trattamento di fine rapporto”.

E’ vero dunque che la questione è stata sollevata, ma è altrettanto vero che:

  • i tempi per la decisione non sono brevi (non risulta ancora fissata l’udienza);
  • potremmo valutare l’intervento nel giudizio davanti la Corte Costituzionale per sostenere le ragioni dei lavoratori solo per coloro che hanno dei giudizi pendenti, diversamente il nostro intervento sarebbe dichiarato inammissibile;
  • nel caso di esito positivo (per i lavoratori) della Corte Costituzionale potranno percepire gli arretrati solo coloro che avranno una sentenza favorevole di accoglimento perché, com’è noto la sentenza ha effetto solo tra le parti ed il giudicato NON si estende.

Dobbiamo poi chiarire che:

  • la Federazione si accolla, a differenza di altri Sindacati, anche il pagamento del contributo unificato oltre al pagamento di tutte le spese legali, motivo (tra gli altri) per cui il ricorso è riservato esclusivamente ai propri iscritti;
  • chi ha aderito alla diffida per partecipare al ricorso deve fare tutta la procedura pubblicata sul sito, invece chi ha aderito alla diffida e non voglia proseguire con il ricorso, non deve mandare nulla;
  • i moduli di adesione devono essere compilati esclusivamente on line, non saranno accettati modelli compilati manualmente.

Aspettiamo anche la tua adesione e restiamo a disposizione per ogni informazione o chiarimento, ricordiamo che il termine di scadenza per la partecipazione è il 30 ottobre.

La Responsabile dell’Area del contenzioso 

Claudia Ratti

Ordinanza n.146 in GU 22 agosto 2012

 

 

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