Tardività nella contestazione disciplinare

Un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto alla base del licenziamento per giusta causa rappresenta una violazione del principio di buona fede e della volontà delle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro. La dichiarazione giudiziale di illegittimità di un tale licenziamento disciplinare comporta perciò l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18: un’indennità risarcitoria onnicomprensiva di 12-24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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