Collocamento a riposo

La facoltà di collocamento a riposo d’ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall’ art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 , in ragione del raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, richiede una motivazione ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull’ appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita, sicché la sua mancanza vìola i principi generali di correttezza e buona fede, il principio dell’imparzialità e buon andamento della P.A., le norme imperative che richiedono la rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse e l’art. 6, comma 1 della Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE.

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