Contributi nelle società a responsabilità limitata

La corretta interpretazione dell’ art. 1, commi 202 e 208, della legge n. 662 del 1996, porta ad escludere che il socio di s.r.l. che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abituatiti e prevalenza e, nel contempo, sia amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, sia tenuto ad iscriversi sia presso la gestione commercianti, che presso la gestione separata, dovendo egli iscriversi solo ad una delle due gestioni e cioè a quella di competenza per l’attività svolta in via prevalente. Per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi, in particolare, non solo l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante net ciclo produttivo della stessa. Tuttavia, la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente è cosa diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è scritto alla gestione separata.

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