Infortuni sul lavoro e licenziamento

La condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. In ipotesi siffatte (come nella specie) si configura, invece, una ipotesi di c.d. rischio elettivo da parte del lavoratore, idoneo ad interrompere la eventuale condotta colposa dell’imprenditore, poiché l’attività posta in essere dal lavoratore stesso esorbita dai limiti dello svolgimento del proprio lavoro.

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