Infortunio sul lavoro in itinere

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

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Ai fini dell’ indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere di necessità, perché essenzialmente volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o minore disagio, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività. Cosi, l’ indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula, oltre alla sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, anche la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.

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