Licenziamenti collettivi

MASSIMA

Qualora il datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni (comportante l’osservanza delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991), resta irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia eventualmente inferiore rispetto all’intenzione iniziale del datore di lavoro.

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