Licenziamento per giustificato motivo

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ricondotto a ragioni tecniche,organizzative e produttive, spetta al giudice (che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.) il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro che, a sua volta, ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto.

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