Malattie professionali

La qualificazione dell’infermità del lavoratore, come infortunio sul lavoro, anziché come malattia professionale, non preclude in nessun caso al giudice, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro, e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c.

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