Omesso versamento delle ritenute previdenziali

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali,il reato non è configurabile laddove manchi la materiale corresponsione delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione: a tal uopo, la produzione dei prospetti paga non quietanzati non sono idonei a dimostrare la mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, atteso che, anche sul piano civilistico, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte.

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