previdenza obbligatoria

Nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della stessa legge e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Di talché va escluso il diritto dell’assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, non rilevando, peraltro, l’eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni. Il credito contributivo ha, invero, una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall’ente previdenziale ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o l’attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto; da tale momento decorre il relativo termine di prescrizione.

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