Sgravi contributivi contratti di formazione e lavoro

Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, integrati aiuti di stato incompatibili con il mercato comune, opera il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italia della decisione comunitaria di recupero. Le imprese di cui all’art.17, comma 2, della legge n. 84 del 1994, le quali espletano l’attività di fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, non sono sottratte al regime della concorrenza di mercato agli effetti del recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, integranti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

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