Trattamento economico e diritto allo studio

Il dipendente pubblico, ammesso a corso di dottorato senza borsa di studio, non può pretendere, ex art.2 della legge n. 476/1984, come modificato dall’art.1, comma 57 della legge n. 448/2001, di conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza anche per il periodo di proroga del dottorato. L’applicazione del canone esegetico del tenore testuale della disposizione consente di ritenere spettante il trattamento economico solo “per il periodo di durata del corso”. La chiara intenzione perseguita dal legislatore è quella del bilanciamento tra diritto di studio del dipendente e interesse dell’Amministrazione (che eroga la retribuzione pur non fruendo della prestazione lavorativa) che trova contemperamento nella prevista prevedibilità (in base ai diversi ordinamenti universitari) della durata dell’assenza del dipendente stesso, a prescindere da esigenze personali.

Leggi la sentenza

Rispondi