Divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa

In tema di libertà e dignità del lavoratore, il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa del lavoratore da parte di investigatori privati incaricati dal datore di lavoro vige anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, come l’esercizio durante l’orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi. Simmetricamente, ove il controllo demandato all’agenzia investigativa non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa e sia espletato al di fuori dell’orario di lavoro, esso è legittimo, come nel caso di verifica sull’attività extra lavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro, ovvero nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Leggi la sentenza

Rispondi