Retribuzione nella cessione d’azienda

In relazione alla cessione di ramo d’azienda, ove si ha la sostituzione del cessionario al cedente nel rapporto giuridico, il quale rimane, di regola, eguale nei suoi elementi oggettivi, dichiarata la nullità della cessione o la sua inefficacia nei confronti del lavoratore e rilevato che una sola è la prestazione lavorativa che il lavoratore svolge nel ramo (illegittimamente) ceduto, ne deriva che il pagamento della relativa retribuzione da parte del cessionario costituisce un pagamento consapevolmente effettuato da un soggetto che non è il vero creditore della prestazione, e dunque un adempimento del terzo, cui consegue la liberazione del vero obbligato, in applicazione del medesimo principio generale previsto dall’art. 1180, comma 1, c.c. Di talché il lavoratore non potrà ottenere dal cedente la medesima retribuzione già corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo.

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