Doveri dell’impiegato pubblico

La norma prevista dall’art. 17 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dalla contrattazione collettiva di vari Comparti, che attribuisce al dipendente pubblico la facoltà di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, “se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo”, deve essere interpretata nel senso che la “palese” illegittimità dell’ordine corrisponde ad una vera e propria (oggettiva) illegittimità dello stesso che – anche se non riguardi il compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo (come tale da non eseguire) -comunque deve derivare da un vizio di legittimità che nella specie rileva come violazione dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.,devono essere rispettati dalla P.A. nell’emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

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