Lavoro autonomo

La qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo, data dalle parti, non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali (quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo,il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali) che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto. Il potere gerarchico e direttivo, tuttavia, non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale, ma deve manifestarsi con ordini specifici reiterati e dintrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento, ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’ organizzazione aziendale. (Nel caso concreto nella sentenza oggetto di impugnazione si è adeguatamente valorizzata la mancanza di una prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di prestazione autonoma e di un divario dalle regole e principi del rapporto libero professionale, sul rilievo che anche in tale rapporto sussistono poteri di etero-conformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nella esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.)

Leggi la sentenza

Rispondi