Idoneità nel trasporto pubblico

In tema di trasporto pubblico, ai fini dell’accertamento dell’idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione medica, di cui all’art. 29 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, non è vincolante per il giudice di merito adito per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale, il potere-dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione.

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