Mutamento di mansioni

La riconosciuta possibilità che la contrattazione collettiva, muovendosi nell’ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dall’art. 2103, comma 1,c.c., vigente ratione temporis, ponga meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali, ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, non può compromettere la garanzia prevista dall’art. 2103 c.c., che opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo la indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell’accorpamento convenzionale. Di talché, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale dovendosi, per contro,procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire una effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente. (Nel caso concreto la Corte di merito ha idoneamente valorizzato la previsione della norma pattizia ed ha evidenziato come le mansioni di nuova assegnazione mortificassero la professionalità acquisita.)

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