Tagli del personale

In tema di licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l’organico al fine di diminuire il costo del lavoro, il criterio di scelta unico della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi sono assegnati, non rilevando i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura. La determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare adempie, invero, ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, di talché deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto impatto sociale e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore. In tale contesto, l’adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta coerente con la finalità del minor impatto sociale perché astrattamente oggettivo e in concreto verificabile.

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