TFR

Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell’azienda, quello avente ad oggetto il t.f.r. fino a quel momento maturato, non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente.

Leggi la sentenza

Rispondi