Tempestività nella comunicazione del licenziamento

L’intimazione del licenziamento disciplinare deve essere connotata dal carattere di tempestività, non diversamente dalla contestazione dell’addebito; l’anzidetto carattere, peraltro, può tradursi, più puntualmente, in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva che è abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l’esercizio del potere disciplinare. Di talché la violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall’art. 8, comma 4, del C.C.N.L. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all’art. 7, dello Statuto dei lavoratori, tale da rendere operativa la tutela prevista dall’art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.

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