Trattamento pensionistico

In merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 1 e 2° comma, 35, 1° e 2°, e 38, 1° e 2° comma, della Costituzione, dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedono che al lavoratore autonomo che, dopo aver conseguito il requisito per il trattamento pensionistico, abbia continuato la propria attività, versando la relativa contribuzione, non possa essere liquidata una pensione di importo inferiore a quello determinabile alla data del raggiungimento dell’età pensionabile, con esclusione quindi dal computo dei successivi periodi di contribuzione, ove producano effetti riduttivi dell’importo già maturato a tale data, deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e dell’art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’art. 3 Cost. Invero, una volta adempiuti i propri obblighi contributivi e conseguiti i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in ottemperanza alle previsioni normative del sistema di appartenenza, anche nei confronti del lavoratore autonomo, la prosecuzione dell’attività lavorativa e della correlata contribuzione dopo la maturazione dei predetti requisiti non può comportare una riduzione del trattamento “virtualmente” conseguito in tale momento.

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